Art. 4.
(Presupposti oggettivi).

      1. Il ricorso alle tecniche di fecondazione assistita può essere attuato nel caso in cui sussistano problemi di sterilità o di infertilità non adeguatamente risolvibili con altri interventi terapeutici, nonché per la prevenzione delle malattie e delle patologie geneticamente trasmissibili. È altresì possibile ricorrere a tali tecniche anche in seguito a valutazioni di opportunità stabilite liberamente nell'ambito di

 

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un rapporto contrattuale tra medico e paziente e nel rispetto delle norme deontologiche vigenti.